IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 21 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401   ed,   in
particolare, l'art. 5, comma 1,  che  disciplina  le  competenze  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  protezione
civile; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  26,   recante:
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello  stato  d'emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con
cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita'
operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino  al
31 gennaio 2011; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unita'  stralcio
e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti  nella
regione Campania; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2010,  n.  196  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  gennaio   2011,   n.   1,   recante
«Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali
della  regione  Campania  nelle  attivita'  di  gestione  del   ciclo
integrato dei rifiuti»; 
  Visto l'art. 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  28  gennaio  2011,  n.  3920,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,        recante        l'istituzione         dell'Unita'
tecnica-amministrativa  presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri per assicurare l'adempimento  di  alcuni  dei  compiti  gia'
posti in capo alle  strutture  di  cui  al  citato  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2010, n. 26; 
  Visto il decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  28,  recante  «Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale»; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 aprile 2012, n. 4018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga,  fino
al 30 giugno 2013, l'attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa  di
cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28  gennaio  2011,  nonche'
prevede la possibilita' di prorogare la durata della medesima  Unita'
per un ulteriore periodo di sei mesi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
giugno 2013, recante la proroga delle attivita'  dell'unita'  tecnica
amministrativa fino al 31 dicembre 2013; 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ed in  particolare
l'art. 5 recante «proroga dell'Unita' Tecnica Amministrativa  di  cui
all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni
ove, al  comma  1,  e'  disposto  che,  «al  fine  di  consentire  il
completamento delle  attivita'  amministrative,  contabili  e  legali
conseguenti   alle   pregresse   gestioni    commissariali    e    di
amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei  rifiuti
nella   regione   Campania,   le   attivita'   dell'Unita'    Tecnica
Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  e  successive
modificazioni e integrazioni, siano prorogate  fino  al  31  dicembre
2015 e la medesima Unita' operi in seno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri»; 
  Visto, altresi', l'art. 5, comma 2, del  sopracitato  decreto-legge
n. 136/2013 che stabilisce  che  «il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
con  decreto,  disciplina  la  composizione,  le   attribuzioni,   il
funzionamento, il trattamento  economico  e  le  procedure  operative
dell'Unita'   Tecnica-Amministrativa,   a   valere   sulle    residue
disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28  dicembre
2012»; 
  Tenuto   conto,   altresi',   dell'esigenza   di   consentire    il
completamento delle  attivita'  amministrative,  contabili  e  legali
conseguenti   alla   pregresse   gestioni    commissariali    e    di
amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei  rifiuti
nella regione Campania; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nel S.O.  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302, del 27  dicembre
2013, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare
il comma 267 dell'art. 1, che stabilisce, tra l'altro, che  anche  al
fine di «di garantire l'indispensabile attivita' di consulenza in via
breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'art. 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920  del
28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  33  del  10
febbraio 2011, in relazione all'imponente  contenzioso  in  gestione,
l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad  effettuare,  in  aggiunta
alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente e  sempre
nel rispetto del ruolo  organico  vigente,  ulteriori  assunzioni  di
procuratori dello Stato entro il limite di spesa di  euro  845.000  a
decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori  assunzioni
e per garantire la suddetta attivita' di consulenza, la citata Unita'
e' autorizzata ad avvalersi, nel  limite  delle  risorse  finanziarie
disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello  Stato,  di  cui
almeno due in posizione di fuori ruolo»; 
  Considerata   la   necessita'   di   definire   compiutamente    la
composizione, le attribuzioni, l'organizzazione  e  le  modalita'  di
funzionamento, il trattamento  economico  e  le  procedure  operative
dell'Unita Tecnica-Amministrativa per l'efficace perseguimento  delle
finalita' indicate all'art. 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136; 
  Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e della finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa 
 
  1.   Per   le   motivazioni   espresse   in   premessa,    l'Unita'
Tecnica-Amministrativa,  di  cui  all'art.  15   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011,  n.  3920,  e'
prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed opera in seno  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri.